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Il ricevimento della raccomandata perfeziona la notifica al destinatario irreperibile.
Tornando sul tema delle notificazioni eseguite ai sensi dell'art. 140 c.p.c., la Corte Costituzionale si sofferma ad esaminare la questione relativa al momento in cui si perfe- ziona la notifica per il destinatario. La norma sopra citata prevede, infatti, che in caso di irreperibilità o di incapacità o di rifiuto delle persone indicate nel precedente articolo 139, l’ufficiale giudiziario depositi la copia dell’atto nella casa comunale dove la notifica deve eseguirsi, affigga l’avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta di abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, dandogliene notizia mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Orbene, per effetto di una giurisprudenza di legittimità pressoché costante si è sempre ritenuto che la suddetta notifica si debba ritenere perfezionata proprio con l’ultimo incombente dell’ufficiale giudiziario, e cioè con la spedizione della raccomandata. La Corte costituzionale rivede oggi il proprio orientamento stabilendo che, nella ipotesi di irreperibilità oppure nel caso di rifiuto alla ricezione della copia di un atto, la notifica si perfeziona, con il ricevimento della raccomandata e non solo con la semplice spedizione. E’ quanto ha affermato la Consulta nella sentenza n. 3 del 11-14 gennaio 2010 che ha dichiarato parzialmente illegittimo l'art. 140 codice di procedura civile, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. La Corte Costituzionale ridimensiona, pertanto, la portata dell’articolo 140 c.p.c. Secondo quanto stabilito dai giudici, la citata disposizione, facendo decorrere i termini (per la tutela in giudizio del destinatario) da un momento anteriore alla concreta conoscibilità dell’atto a lui notificato, viola gli articoli 3 e 24 della Costituzione non solo perché manca il necessario bilanciamento tra gli interessi del notificante, sul quale ormai non gravano più i rischi della notifica, e quelli del destinatario, ma anche perché sussiste un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie, normativamente assimilabile, della notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, disciplinata dall’art. 8 della legge n. 890 del 1982.
26 gennaio 2010
Per leggere il testo integrale della sentenza clicca qui.
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