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La testimonianza scritta nel nuovo processo civile
Il testo di riforma del processo civile approvato dalla Camera introduce una norma (articolo 257 bis cpc), che ammette la possibilità di assumere testimonianze anche in forma scritta. Il nuovo art. 257 bis cpc si propone di raggiungere l'obiettivo della velocizzazione dell'istruttoria, prevedendo che il Giudice possa disporre di assumere la deposizione, anche nei casi in cui oggi si ricorre alla prova delegata, chiedendo al testimone di fornire per iscritto le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato, attraverso la compilazione di un apposito modello notificatogli dalla parte (conforme ad uno schema ministeriale in via di definizione, disciplinato dal nuovo art. 103-bis cpc), che viene sottoscritto con firma autenticata ed inviato per raccomandata (o consegnato dal teste) alla cancelleria del Giudice procedente. La nuova norma subordina la possibilità di assumere testimonianze in forma scritta a due condizioni: 1) che le parti siano d'accordo; 2) e tenuto conto della «natura della causa» e di «ogni altra circostanza». L'istituto ha un carattere fortemente innovativo, in quanto, così come configurato, pare rappresentare un vero e proprio nuovo mezzo di prova, a metà strada non solo fra prova orale e prova scritta, ma addirittura fra prova precostituita e prova costituenda. Rimarrà infatti pur sempre il vaglio del giudice come elemento imprescindibile, ma a tale vaglio la testimonianza scritta risulterà sottratta nel suo momento formativo. Tuttavia la novella non risulta armonizzata con le altre norme del codice di procedura, che disciplinano la prova per testi e che presuppongono non solo la presenza del testimone in udienza, ma anche il contraddittorio e/o i chiarimenti rispetto alle risposte fornite: l’art. 253 c.p.c., che prevede il potere del giudice di porre tutte le domande utili al teste al fine di chiarire i fatti; l’art. 254 c.p.c., che prevede il confronto tra i testimoni; l’art. 231, che garantisce la genuinità delle risposte del testimone prevedendo che quest’ultimo risponda personalmente, non potendosi egli avvalere di scritti già preparati. Può generare perplessità l'ammissione di uno strumento probatorio che, pur non essendosi formato nel contraddittorio delle parti, ha piena efficacia di prova legale ed è, perciò, idoneo a fondare da solo la decisione del Giudice.
8 giugno 2009
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