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Studio Legale Associato Caroli Casavola - Coppola |
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Obbligo di pubblicazione on line per i provvedimenti della P.A.
A decorrere dal 1° gennaio 2010 sarà riconosciuto valore legale agli atti e ai provvedimenti pubblicati dalle pubbliche amministrazioni sui propri portali informatici. Allo stesso modo le amministrazioni e gli enti, tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della legge n.69/2009, dovranno altresì pubblicare la documentazione nei siti informatici Per i suddetti atti,dal 1° gennaio 2013 avrà effetto di pubblicità legale soltanto quella effettuata on line e ferma restando la possibilità, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. In ogni caso è fatta salva la pubblicità legale sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea e su quella della Repubblica italiana, nonché quella effettuata sui siti informatici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Le disposizioni appena citate sono contenute nell’art 32 del legge 69 del 2009 e mirano ad eliminare gli sprechi connessi al mantenimento delle pubblicazioni legali in forma cartacea, riducendone gradualmente l’efficacia. Nella stessa direzione si poneva già l’articolo 54, comma 4-bis, del Codice dell’amministrazione digitale. Tale norma dispone che «la pubblicazione telematica produce effetti di pubblicità legale nei casi e nei modi espressamente previsti dall’ordinamento». E’ tuttavia evidente che la novella appena introdotta segna un passo avanti sulla via dell’eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea. L’art. 32 della legge 69/2009 ha infatti portata generale e non necessita di rinvio ad ulteriori disposizione se non per stabilire le modalità di pubblicazione della documentazione delle P.A. in rete. Resta da chiedersi quali disagi provocherà la graduale scomparsa dei metodi tradizionali con cui la documentazione delle P.A. viene resa pubblica per quella parte di popolazione, ancora consistente nel nostro paese, che non è in grado di accedere ad internet o che abita in zone non ancora raggiunte dalla banda larga.
6 luglio 2009
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