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Risarcimento anche senza la cancellazione del volo.
I passeggeri in partenza da paesi EU e diretti in paesi EU hanno diritto rimborso forfettario quando giungano alla loro destinazione finale oltre tre ore dopo l’orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo. La Corte di giustizia delle Comunità europee ha equiparato il ritardo superiore a 3 ore alla cancellazione del volo e all’overbooking. Lo hanno deciso i giudici di Lussemburgo con la sentenza sulle cause riunite C-402/07 e C-432/07 dello scorso 19 novembre. Il rimborso attribuito sarà dunque lo stesso previsto nel caso di cancellazione: - € 250 per voli i che coprono una distanza inferiore ai 1500 km - € 400 per voli i che coprono una distanza compresa tra i 1500 km e 3500 km - € 600 per i voli che coprono una distanza superiore ai 3500 km Fino ad oggi, chi subiva un ritardo superiore alle due ore, aveva esclusivamente diritto all’assistenza, a un pasto, eventualmente alla sistemazione in albergo, trasferimenti da e per l’aeroporto compresi. Non era prevista alcuna forma di risarcimento o compensazione pecuniaria. Da sottolineare che la compensazione è dovuta anche quando il passeggero ottiene di essere riprotetto su un volo differente, purché il ritardo accumulato superi i 180 minuti di tolleranza. Fa eccezione il caso in cui il ritardo sia dovuto a condizioni di forza maggiore, non imputabili alla compagnia aerea. Tuttavia la Corte precisa che «un problema tecnico occorso ad un aeromobile non può essere considerato una circostanza eccezionale a meno che non derivi da eventi che, per la loro natura o la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività della compagnia aerea in questione e sfuggono al suo effettivo controllo». 1 dicembre 2009
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