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Studio Legale Associato Caroli Casavola - Coppola |
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Esclusa la verifica sulla richiesta di distrazione delle spese legali.
In caso di condanna al pagamento delle spese processuali I'art. 93 c.p.c. prevede che il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese la parte soccombente, distragga in suo favore gli onorari non riscossi e le spese che il professionista dichiari di aver anticipato. A seguito della Sentenza 1 ottobre 2009 n. 21070 della Corte di Cassazione, III Sez. Civile, sarà più agevole per gli avvocati recuperare gli onorari. Infatti il legale della parte vittoriosa che ha anticipato le spese per il cliente ha diritto alla distrazione in suo favore delle somme in base a una semplice dichiarazione che può essere fatta anche in sede di comparsa conclusionale e senza l’osservanza di particolari formule sacramentali. In presenza dell'istanza i giudici sono quindi tenuti a disporre in tale senso «senza alcun margine di sindacato sulla rispondenza al vero di detta dichiarazione». Nella citata pronuncia i giudice della Suprema Corte hanno accolto il ricorso di un avvocato che in una causa aveva chiesto al giudice la distrazione delle spese in suo favore avendo anticipato le somme necessarie all’instaurazione ed al proseguimento del processo per i suoi assistiti. Il collegio ha ignorato la domanda e il professionista ha presentato ricorso in Cassazione. I giudici di legittimità, nel dargli ragione, hanno stabilito che per ottenere la distrazione delle spese è sufficiente che il procuratore dichiari di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari, senza che il giudice possa sorvolare sulla richiesta o sindacare nel merito l'affermazione. Tuttavia occorre precisare che il legale, a seguito della richiesta di distrazione delle somme in suo favore a carico della parte soccombente, non libera il proprio cliente, di conseguenza questi rimarrà vincolato a tale obbligazione in caso di compensazione totale o parziale delle spese processuali. Deve ritenersi che il difensore assuma la veste di adiectus solufionis causa ai sensi dell'art.1188 c.c.. II credito del difensore antistatario nei confronti della parte soccombente è alternativo a quello che può far valere nei confronti del suo cliente in virtù del mandato professionale rimanendo integra la sua facoltà di rivolgersi a questo ultimo se lo ritiene più conveniente, con salvezza del diritto del cliente di farsi rimborsare dalla controparte soccombente.
12 ottobre 2009
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