










|
Studio Legale Associato Caroli Casavola - Coppola |
|
Portale di assistenza legale e di informazione giuridica |

|
Portale di assistenza legale e di informazione giuridica |
|
Studio Legale Associato Caroli Casavola - Coppola |
|
La condanna di Google per violazione della privacy. Con sentenza del 24 febbraio 2010 il Tribunale di Milano ha condannato in primo grado tre dirigenti di Google accusati di diffamazione e violazione della privacy per non avere impedito nel 2006 la diffusione sul motore di ricerca di un video che mostrava un minore affetto da sindrome di Down insultato e picchiato dai compagni di scuola. In precedenza, gli autori materiali del gesto, alunni dell'istituto tecnico Steiner di Torino, erano stati condannati ad un anno di messa in prova presso l'associazione «Vividown» (parte civile del giudizio) cui è iscritta la vittima. Benché i familiari del minore disabile avessero ritirato la querela nei confronti dei dirigenti di Google dopo aver ottenuto un risarcimento, il giudice monocratico della quarta sezione penale del tribunale milanese ha condannato i manager del colosso americano per violazione della legge sulla privacy a sei mesi di reclusione con pena sospesa e li ha invece assolti dal reato di diffamazione. Per conoscere le motivazioni della sentenza bisognerà attendere novanta giorni. Non si sono invece fatte attendere le reazioni alla pronuncia. Infatti, sebbene sia scontato che i legali di Google ricorreranno in appello, quello appena conclusosi è il primo procedimento penale, anche a livello internazionale, che vede imputati responsabili del motore di ricerca per la pubblicazione di contenuti sul web. Il significato della pronuncia risulta evidente: il diritto alla dignità della persona, nel quale rientra la tutela della privacy, prevale sul diritto di impresa. Resta tuttavia da comprendere come possa applicarsi la normativa italiana sulla privacy nel caso in cui il trattamento dei dati personali sia effettuato da soggetti di diritto straniero su piattaforme informatiche che operano fuori dal territorio nazionale. Vi è poi una ulteriore riflessione da compiere: se il gestore della piattaforma fosse sempre tenuto ad analizzare contenuti che vengono inseriti dagli utenti nel motore di ricerca, considerata la mole del traffico dei dati, quest’onere si ripercuoterebbe inevitabilmente sull’utente finale in quanto si allungherebbero i tempi ed aumenterebbero i costi per la diffusione delle informazioni. Come si potrebbe bilanciare tale esigenza di tutela dei dati sensibili con il diritto di accesso (veloce e gratuito) al Web, che molti Stati già riconoscono come diritto fondamentale dell’individuo?
26 febbraio 2010
Vuoi essere informato sulla pubblicazione di nuovi articoli direttamente al tuo indirizzo e-mail? Iscriviti alla Newsletter! Clicca qui |

