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Banche: i benefici fiscali previsti dalla legge “Amato” sono da considerarsi aiuti di stato.
Con la sentenza emessa il 1° luglio 2010 relativa alla causa T-335/08, il Tribu- nale dell’Unione europea ha riconosciuto la natura di aiuto di stato al regime di riallinea- mento fiscale privilegiato di cui hanno beneficiato alcuni istituti di credito a seguito della legge n. 218 del 30 luglio 1990 (legge “Amato”). Con l'obiettivo di razionalizzare le attività bancarie e, soprattutto, di permettere agli istituti di credito di assumere la forma di società per azioni, la legge Amato aveva introdotto un regime fiscale che facilitava i conferimenti di attivi da parte di un ente creditizio pubblico a un istituto di credito privato esistente o di nuova costituzione. Il sistema prevedeva la sospensione dell'imposizione fiscale per l'85% del plusvalore realizzato al momento dei conferimenti. In particolare il Tribunale dell’Unione ha dichiarato l'articolo 2 comma 26 della legge finanziaria del 2004 incompatibile con il mercato comune, riconoscendo il vantaggio attribuito agli istituti di credito rispetto al caso in cui il riallineamento fosse stato effettuato da una normale impresa industriale o commerciale (sei o sette punti di imposta sostitutiva). Secondo i giudici dell’Unione Europea, la legge finanziaria del 2004 ha pertanto adottato misure selettive, non giustificate alla luce dei principi comunitari, offrendo ad alcune imprese bancarie condizioni più favorevoli rispetto ad altre società.
7 luglio 2010
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