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Concordato fallimentare: privilegiata la proposta del fallito a parità di condizioni.
La proposta di concordato presentata dal fallito prevale, a parità di condizioni, su quella avanzata da un terzo. Lo ha chiarito la Cassazione pronun- ciandosi per la prima volta in tema di poteri del Tribunale in sede di omologa del concordato. Con la sentenza del 12 febbraio 2010 n. 3327, la prima sezione civile della Suprema Corte ha stabilito che nel caso di presentazione di più proposte, in assenza di opposizioni da parte dei creditori, il tribunale, verificate la regolarità della procedura e l'esito della votazione, é tenuto ad omologare il concordato senza poter sindacare la valutazione di convenienza espressa dal ceto creditorio con l'approvazione del concordato. Qualora, invece, siano state proposte opposizioni o dal fallito o dai creditori dissenzienti o da qualsiasi altro interessato, il tribunale è tenuto ad effettuare un controllo di legalità ben più pregnante ed incisivo, dovendo esaminare e valutare i fatti costitutivi dedotti a sostegno della proposta opposizione, senza dover limitare il proprio controllo alla sola verifica della regolarità formale della procedura. Se tra i soggetti che presentano proposte parimenti satisfattive vi é anche il fallito non è sufficiente che vi sia stata la votazione favorevole alla proposta del terzo da parte dell'assemblea dei creditori, ma è necessario che sussista un motivo legittimo perché i creditori possano rifiutare la proposta di concordato presentata dal fallito, diversamente l'attribuzione dei beni al terzo resta priva di causa giuridica e comporta, quindi, un ingiustificato spostamento di ricchezza togliendo al fallito stesso, tornato in bonis, la possibilità di poter intraprendere, con i beni ancora in suo possesso, nuove iniziative imprenditoriali.
Invero, secondo i giudici della Suprema Corte la proposta di concordato presentata dal fallito tende a evitare "l'esproprio" della sua azienda mentre la proposta avanzata da un terzo mira ad acquisire l'attività produttiva di un altro. Pertanto, in presenza di questi presupposti antitetici, lasciare ai creditori la scelta definitiva circa la proposta da accettare rappresenta, in assenza di giustificate ragioni di convenienza, un vero e proprio arbitrio.
6 aprile 2010
Consulta il testo della sentenza del 12 febbraio 2010 n. 3327
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