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La clausola risolutiva espressa vale anche senza approvazione scritta.
La clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di locazione non deve essere approvata per iscritto in quanto non ha ca- rattere vessatorio. Lo ha stabilito la terza sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 15365 del 28 giugno 2010. Il caso all’attenzione del collegio riguar- dava una società, conduttrice di uno stabile a Milano, sfrattata a seguito della mancata corresponsione degli oneri accessori relativi ad una annualità. Nel precedente grado di giudizio la Corte d’Appello di Milano, dopo aver accertato che tra le parti non si era mai affermata una prassi derogativa della clausola medesima, aveva dichiarato risolto il contatto di locazione dell’immobile ad uso commerciale ritenendo operativa la clausola risolutiva espressa contenuta nel documento. La società aveva presentato ricorso davanti al giudice di legittimità ritenendo illegittima la suddetta clausola in quanto non approvata per iscritto. Secondo i giudici della Suprema Corte la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, invocata dai proprietari dopo l'inadempimento del conduttore, è perfettamente legittima e non vessatoria con la conseguenza che non è necessaria un'approvazione specifica dell'accordo. Rifacendosi a consolidati precedenti giurisprudenziali, la Corte ha infatti considerato “valida la clausola risolutiva espressa di un contratto di locazione, anche in caso la stessa non sia approvata per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c., in quanto non particolarmente onerosa".
1 luglio 2010
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