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Contratti a distanza: no all’addebito delle spese al consumatore che esercita il diritto di recesso. Maggiore tutela dei consumatori nelle vendita a distanza. La Corte di giustizia Ue, sentenza C-511/08, ha stabilito che negli acquisti a distanza l’addebito delle spese di consegna va imposto al fornitore e non all’acquirente che ha il diritto di recedere entro sette giorni dalla conclusione, senza indicare il motivo e senza alcuna penalità. Il caso è nato dal ricorso di un’associazione di consumatori tedesca contro una società specializzata nella vendita per corrispondenza che prevedeva da contratto l’addebito di un forfait a titolo di spese di consegna, non rimborsabile agli acquirenti che esercitavano il diritto di recesso. L’associazione di consumatori aveva avviato un’azione inibitoria atta ad accertare l’illegittimità della clausola. La pronuncia di accoglimento in primo grado era stata poi impugnata dalla società, ma la Corte d’appello aveva respinto il gravame. L’azienda aveva intentato un ricorso per “revisione” alla Corte suprema federale, la quale, pur constatando che il diritto tedesco non riconosceva un diritto di restituzione delle spese di consegna pagate dal consumatore recedente, aveva sollevato questione pregiudiziale volta ad accertare se la direttiva n. 97/7/Ce sulla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (recepita in Italia con d.lgs. n. 185/1999 ed in seguito sostituita dagli articoli 50 e seguenti del codice del consumo, adottato con il decreto legislativo 206/2005) permettesse di interpretare le norme interne nel senso dell’esistenza di un simile diritto. La Corte ha giudicato contraria alle norme europee la decisione della società. Le sole spese dovute dal consumatore per l’esercizio del diritto di recesso sono le spese dirette di restituzione del bene al mittente, mentre il fornitore è tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore, ivi comprese quelle versate a titolo di caparra.
8 maggio 2010
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