











|
Studio Legale Associato Caroli Casavola - Coppola |
|
Portale di assistenza legale e di informazione giuridica |

|
Portale di assistenza legale e di informazione giuridica |
|
Studio Legale Associato Caroli Casavola - Coppola |
|
In caso di omessa pronuncia sulla distrazione delle spese è ammissibile la semplice correzione della sentenza.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 16037 del 7 luglio 2010, si è pronunciata in materia di distrazione delle spese legali ritenendo ammissibile la cor- rezione della pronuncia che omet- ta di decidere su onorari e compe- tenze dell’avvocato distrattario. La fattispecie analizzata dai giudici di legittimità riguardava una avvo- cato che aveva proposto in proprio ricorso contro il decreto con cui la Corte d'appello condannava la Presidenza del Consiglio al pagamento dell'indennizzo per ingiusta durata del processo in favore del proprio cliente, omettendo di pronunciarsi sull’ istanza di distrazione avanzata dal legale per le spese dell’attività processuale anticipate e mai riscosse. I giudici di Cassazione hanno spiegato in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore è ammissibile il procedimento di correzione degli errori materiali, poiché la suddetta omissione si configura, ordinariamente, come il frutto di una mera svista o dimenticanza in relazione all’adozione di un provvedimento sul quale il giudice non può, di norma, esercitare alcun sindacato. La Suprema Corte ha pertanto ritenuto preferibile il rimedio della correzione rispetto agli ordinari mezzi di impugnazione, in quanto evita l’instaurazione di alcun contraddittorio sostanziale con la controparte favorendo, così, maggiore celerità nel soddisfacimento delle ragioni del procuratore distrattario.
13 luglio 2010
Vuoi essere informato sulla pubblicazione di nuovi articoli direttamente al tuo indirizzo e-mail? Iscriviti alla Newsletter! Clicca qui |
