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Irragionevole durata del processo esecutivo: si computa anche la fase di opposizione.
In tema di equa riparazione da irragionevole durata del processo e ai fini del calcolo della durata del processo esecutivo, non può es- sere scomputato il periodo di dura- ta del giudizio di opposizione alla esecuzione; lo stesso periodo può essere, però, valutato dal giu- dice dell'equa riparazione nell'am- bito della considerazione della complessità del caso. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (Prima Sezione Civile, Presidente U. Vitrone, Relatore F. M. Fioretti), con la sentenza n. 12867 del 26 maggio 2010 accogliendo il ricorso presentato dagli eredi di un uomo avverso la decisione con cui la Corte d'appello di Reggio Calabria aveva escluso che il loro de cuius avesse diritto ad un'equa riparazione per le lungaggini di un processo esecutivo dallo stesso instaurato ed ancora in corso. La Corte territoriale aveva motivato la propria decisione sull'assunto che la tardiva conclusione del procedimento non era addebitabile alle carenze organizzative e strutturali dell’amministrazione giudiziaria ma era dipesa dalla condotta delle parti ed dal fatto che il processo aveva subito una necessaria sospensione a causa di un'opposizione all'esecuzione proposta dal debitore esecutato. Di tutt’altro avviso i giudici della Suprema Corte, secondo i quali il periodo del giudizio di opposizione non può essere scomputato nella valutazione della ragionevole durata del procedimento esecutivo; il processo di opposizione all'esecuzione non è infatti a tal punto distinto dal processo di esecuzione stesso da giustificare una separata ed autonoma considerazione. In realtà - si legge nel testo della sentenza - "l'opposizione si innesta nel processo esecutivo come una parentesi cognitiva volta all'accertamento negativo dell'azione" ed è, quindi, funzionalmente collegata con il processo esecutivo stesso. Ne consegue che il giudice adito, al fine di valutare l'irragionevole durata di un procedimento esecutivo, dovrà ricomprendere anche il tempo impiegato per la conclusione dell’eventuale giudizio di opposizione.
11 giugno 2010
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