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Risarcimento da danno futuro per l'acquirente in caso di mancata informazione al momento del rogito.
L'acquirente di un immobile che, al momento della cessione non sia informato dell'ipoteca gravante sul bene, ha diritto al risarcimento. A precisarlo la sezione III civile della Cassazione con la sentenza n. 10072 del 27 aprile 2010. Per i giudici della Suprema Corte la probabilità di conseguenze pregiu- dizievoli si configura, infatti, come danno futuro immediatamente inden- nizzabile e non rileva la possibilità che, per qualche ragione, le conseguenze negative non si verifichino. Nel caso di specie all'acquirente di un immobile, venduto quale bene libero da ipoteche, era stato domandato il pagamento di una somma da creditore garantito dall'ipoteca ed aveva subito, inoltre il pignoramento del bene acquistato. I giudici hanno quindi affermato la responsabilità solidale del venditore dell'immobile e del notaio verso il terzo acquirente per il danno futuro, avendo il primo taciuto, all'atto della compravendita, l'esistenza di una iscrizione ipotecaria gravante sul bene e il secondo omesso di effettuare le prescritte visure. Per la configurabilità del danno risarcibile non è necessario che l'acquirente abbia già pagato il creditore ipotecario o che gli abbia rilasciato il bene o lo abbia liberato dall’ipoteca ovvero abbia subito l’espropriazione. E ciò perché in ambito risarcitorio, il danno futuro rispetto al momento della decisione non può essere mai declinato in termini di assoluta certezza, essendo sufficiente la fondata attendibilità che esso appaia come il naturale sviluppo di fatti concretamente accertati ed inequivocamente sintomatici di quella probabilità, secondo un criterio di normalità fondato sulle circostanze del caso concreto. La richiesta di pagamento da parte del creditore ipotecario del venditore fallito ed il pignoramento del bene acquistato dal terzo sono state ritenute circostanze idonee a configurare un danno futuro a carico dell'acquirente, essendo irrilevante la possibilità che, per qualunque remota ragione, le conseguenze pregiudizievoli possano, poi, non verificarsi.
18 maggio 2010
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