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Trasporto aereo. La Corte di Giustizia conferma il limite di indennizzo per la perdita dei bagagli.
Con pronuncia del 6 maggio 2010 nella causa C-63/09, la Corte di gius- tizia dell'Unione europea conferma la legittimità dell'attuale limite per l'inden- nizzo del passeggero in caso di smar- rimento o distruzione del bagaglio da parte delle compagnie aeree. Conformemente al diritto dell'Unione, la responsabilità di un vettore aereo comunitario nei confronti dei passeg- geri e dei loro bagagli è disciplinata dalla convenzione di Montreal . L'atto prevede che la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo del bagaglio sia limitata a 1000 diritti speciali di prelievo (DSP) per passeggero, pari a circa 1134,71 euro. La somma può lievitare - spiegano i giudici di Lussemburgo - nel caso di una dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione, effettuata dal passeggero al momento della consegna al vettore del bagaglio, dietro pagamento di un eventuale importo supplementare. In questo caso, il vettore è tenuto, in linea di principio, al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata. La Corte ha ritenuto che il vigente regime di responsabilità preservi un giusto equilibrio tra gli interessi dei vettori aerei e quelli dei passeggeri. Ciò comporta la previsione di chiari limiti al risarcimento relativo al danno complessivamente subito da ciascun passeggero in ciascuna delle ipotesi menzionate, indipendentemente dalla natura dello stesso. Infatti, una limitazione del risarcimento così concepita consente ai passeggeri di essere risarciti agevolmente e rapidamente senza per questo imporre ai vettori aerei un onere risarcitorio molto gravoso, difficilmente identificabile e calcolabile, che possa compromettere l’attività economica di questi ultimi. Di conseguenza, conclude la Corte, il termine “danno” della convenzione di Montreal comprende tanto il danno materiale quanto il danno morale.
11 maggio 2010
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