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Risarcibile il danno morale soggettivo per la diffamazione sul social network.
Quindicimila euro di risarcimento per la lesione dell'onore, della reputazione e del decoro della ex diffamata su un social network. Tanto è costato il commento a una fotografia postata su Facebook a un uomo che aveva apostro- fato in malo modo la ragazza con cui aveva intrattenuto una relazione. Lo ha deciso il Tribunale di Monza, Quarta Sezione Civile, con la sentenza n. 770 del 2 marzo 2010. Nella fattispecie in esame tra Tizio e Caia, al termine di un rapporto sentimentale, si sono succeduti una serie di messaggi conclusi con un commento di Tizio a una fotografia, veicolato sulla bacheca di Caia, e pertanto ben visibile da altri utenti, dove viene offesa la ragazza non solo per un suo difetto fisico (una forma di strabismo congenita) quanto per aver reso conosciuti determinati gusti sessuali. Per tale motivo, Caia decide di adire le vie legali, chiedendo al magistrato il risarcimento del danno morale soggettivo o, comunque, del danno non patrimoniale, conseguente alla lesione subita. Il decidente ha sottolineato come «coloro che decidono di diventare utenti di un social network come Facebook sono ben consci non solo delle grandi possibilità relazionali offerte dal sito, ma anche delle potenziali esondazioni dei contenuti che vi inseriscono: rischio in una certa misura indubbiamente accettato e consapevolmente vissuto. In questa consapevolezza nell'uso del social network deve rientrare anche quella che i commenti inseriti - benché inizialmente leggibili solo dagli "amici" - possono essere diffusi in modo più ampio attraverso il tagging e sfuggire quindi al controllo degli autori. La sentenza, di rilievo per il modo in cui viene individuata la corrispondenza univoca tra l'autore del commento e il convenuto, entra nel merito delle modalità con cui determinare natura e ammontare dell'indennizzo. Secondo il giudice territoriale, nella specie deve essere affermata la risarcibilità del danno morale soggettivo, quest’ultimo inteso come “transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima” del fatto illecito, ovvero come insieme delle sofferenze inflitte alla danneggiata dall’evento dannoso, del tutto indipendentemente dalla rilevanza penalistica del fatto.
9 aprile 2010
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