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Assicurazione tenuta a risarcire il trasportato anche se chi guida non può portare terzi.
In caso di sinistro, il passeggero trasportato da chi guida senza essere in possesso di una patente che lo abiliti al trasporto di passeg- geri ha diritto al risarcimento dei danni subiti da parte dell'assicu- razione anche in presenza di una clausola di esclusione della garan- zia assicurativa per i danni causati da conducente non abilitato alla guida. Lo ha chiarito la Cassazione, con la sentenza n. 12728 del 25 maggio 2010, accogliendo il ricorso presentato del conducente di un motoveicolo coinvolto in un incidente nel 1985, quando il soggetto in questione era ancora minorenne e provvisto del solo foglio rosa. Nonostante la sottoscrizione della predetta clausola da parte dell’assicurato e l’irregolarità dei requisiti per guidare, in primo grado l’assicurazione era stata condannata anche al pagamento dei danni subiti dal passeggero trasportato. Tuttavia, in sede di gravame, la compagnia era riuscita a dimostrare l’inoperatività della polizza in favore del conducente che aveva trasportato sul mezzo un’ altra persona senza abilitazione alla guida e, pertanto, al società aveva ottenuto la rivalsa nei confronti del conducente della somma versata, in base a quanto disposto dalla sentenza di primo grado, al passeggero trasportato, per i danni subiti da quest’ultimo. Avverso la pronuncia della Corte d’Appello, l'assicurato ha presentato ricorso in cassazione. Il giudice di legittimità, ha deciso per l'accoglimento del ricorso, affermando che, in tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per i danni cagionati dal conducente non abilitato alla guida non è idonea ad escludere l'operatività della polizza. Pertanto, il minorenne che guida una moto con regolare patente trasportando un passeggero, viola solo il codice della strada ma non perde la copertura assicurativa. Per mancanza di abilitazione alla guida, ha spiegato infatti il collegio di legittimità, deve intendersi l'assoluto difetto di patente, con la conseguenza che, ove esista un'abilitazione, l'inosservanza di prescrizioni o limitazioni eventualmente imposte dal legislatore non si traduce in una limitazione della validità o efficacia del titolo abilitativo ma integra un'ipotesi di mera illiceità della guida.
28 maggio 2010
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