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Il contrassegno assicurativo garantisce l’indennizzo anche se la polizza è invalida. La compagnia assicurativa è sempre tenuta ai danni quando rilascia il contrassegno. Infatti il risarcimento per un indicente stradale è dovuto anche se la polizza non è valida. Lo ha sancito la IV Sezione penale della Corte di cas- sazione che, con la sentenza n. 1823 15.1.2010, ha respinto il ricorso di una compagnia di assicurazione che, sostenendo la nullità del contratto stipulato, aveva negato il risarcimento dei danni per la morte di tre ragazzi, in un incidente stradale provocato dal suo assicurato. La suprema Corte ha chiarito che nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei rapporti tra danneggiato e compagnia assicurativa non assumono rilievo eventuali discordanze, come nel caso di specie, tra i dati relativi al veicolo coinvolto nel sinistro - quali ad esempio il numero di telaio e motore - e la targa riportata sul contrassegno assicurativo. Ai fini della validità del contratto assicurativo per il ristoro del danno è necessaria solo la corretta identificazione della targa, unico dato che vincola la compagnia assicurativa alla copertura dei danni ascrivibili al corrispondente veicolo, per tutto il periodo riportato sul contratto, e dunque sul contrassegno corrispondente. Per quanto concerne la relazione tra danneggiato ed assicuratore vale, infatti, il principio posto dall'art. 7 della legge n. 990 del 1969, secondo cui, nei confronti del danneggiato, l'assicuratore è tenuto al risarcimento dei danni per tutto il periodo indicato nella polizza, indipendentemente dalla sua validità, visto che il certificato di assicurazione attesta verso i terzi la presenza della garanzia assicurativa e da questa attestazione nasce l'obbligazione risarcitoria. In particolare, “il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell'assicuratore vincola quest'ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, pure se il contratto non è efficace, poiché verso il danneggiato ciò che rileva è l'autenticità del contrassegno, non la validità del rapporto assicurativo, dovendosi tutelare il legittimo affidamento dei terzi”. La pronuncia in analisi conferma orientamento già espresso dalla Cassazione nel dirimere questioni inerenti il tema del risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale (Cfr. Cass. Sez. 3, Sent. n. 16726 del 17 luglio 2009 e Cfr. Cass. Sez. 3, Sent. n. 10504 del'8 maggio 2006).
22 gennaio 2010
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