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Responsabilità civile: il commercialista che sbaglia la dichiarazione dei redditi paga metà delle sanzioni. Se la dichiarazione dei redditi fa difetto nella documentazione di alcune spese, il commercialista è tenuto a risarcire il cliente per parte delle sanzioni inflitte dal fisco, a prescindere dal fatto che i comportamenti fossero concordati con quest'ultimo. Questo quanto emerge dalla sentenza 9916/2010 della terza sezione civile della Corte di cassazione, depositata il 26 aprile. La decisione della giudice di legittimità mette un punto fermo sull’annosa questione della responsabilità fiscale dei professionisti nello svolgimento delle proprie mansioni. Nel caso di specie il commercialista che ha presentato ricorso non riteneva corretta la scelta dei giudici di primo e secondo grado di accogliere, seppur in parte, la domanda di risarcimento danni da responsabilità professionale avanzata da un contribuente contro il professionista ricorrente. La Corte ha invece confermato le sentenze dei precedenti gradi di giudizio, condannando il commercialista al pagamento di metà delle sanzioni comminate al cliente a seguito dell’accertamento. La colpa del commercialista, secondo la Corte, è stata quella di avere presentato nella dichiarazione dei redditi stilata per conto del proprio cliente dei costi non documentati oltre a costi non imputabili al periodo al quale si riferiva la denuncia dei redditi. Inoltre era stata operata una detrazione Ilor per l’ammontare massimo dell’anno, benché il contribuente avesse operato in qualità di imprenditore individuale solo per alcuni mesi dell’anno in questione. Secondo i giudici, con il suo comportamento, il professionista non avrebbe rispettato gli obblighi di correttezza e lealtà professionale previsti dalla normativa vigente e dal codice di deontologia professionale. Nelle motivazioni, i togati hanno spiegato che costituisce preciso obbligo di diligenza del professionista non appostare costi privi di documentazione o non inerenti all’anno della dichiarazione senza avere riscontrato la presenza della relativa documentazione. Pertanto, il professionista è tenuto a “escludere i costi dalla dichiarazione dei redditi, qualora il cliente non avesse provveduto a fornire la relativa documentazione”. La sentenza, inoltre, stabilisce che, al fine della responsabilità fiscale del professionista, non ha alcuna rilevanza il fatto che il cliente tenga la propria contabilità in modo ordinato o disordinato.
22 maggio 2010
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