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Assegno pagabile anche senza l’indicazione del beneficiario.
Nel caso in cui in un assegno bancario non rechi il nome del beneficiario il titolo è comunque valido. Lo ha precisato la prima sezione civile della Cassazione con sentenza n. 16556 del 14 luglio 2010. I giudici di Piazza Cavour hanno così rivisto la pronuncia della Corte di ap- pello di Catanzaro che aveva puntualiz- zato come il mero possesso dei titoli cartolari – nella specie otto assegni bancari di conto corrente – privi dell'indicazione del beneficiario non fosse idoneo a identificare il debitore. La Cassazione ha invece precisato che, sulla base di quanto previsto dagli artt. 1992 e 2003 del Codice civile, il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata con la semplice presentazione del titolo purché sia legittimato. Secondo la Suprema Corte, infatti, chi ha emesso l'assegno non può pretendere da chi lo possiede che il titolo contenga anche la firma di girata di colui che ne chiede il pagamento. Se l'assegno bancario viene emesso senza indicazione del prenditore, in virtù del disposto dell'ultimo comma dell'art. 5 dell'R.D. n. 1736 del 1933 sull'assegno bancario, lo stesso vale come assegno bancario al portatore. Ciò comporta che il trasferimento del titolo si opera con la consegna del titolo stesso e che il possessore del titolo è legittimato all’esercizio del diritto in esso menzionato in base alla presentazione del titolo.
17 luglio 2010
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