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Non commette reato il libero professionista che utilizza software duplicati.
Non è punibile il libero profes- sionista che possiede e utilizza programmi per il computer non coperti dal marchio Siae. Lo ha stabilito la Corte di Cas- sazione, con la sentenza n.49385, accogliendo l'appello di un geo- metra condannato nei precedenti gradi di giudizio per aver istallato su quattro postazioni di lavoro i programmi Microsoft Office 2000 e Windows 2000. La Suprema Corte ha precisato che il reato previsto dall'art. 171-bis, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n.633 (Illecita detenzione, a scopo commerciale o imprenditoriale, di programmi per elaboratore privi di contrassegno Siae) si applica per espressa previsione di legge soltanto a chi detiene software piratati nell'ambito dell'attività imprenditoriale e non nello svolgimento di una libera attività professionale. La Cassazione propone così una netta distinzione tra le aziende ed i liberi professionisti, assimilati in questo caso ad un privato, il quale non utilizza il programma copiato a scopo di lucro. I giudici di legittimità si sono inoltre soffermarti sulla distinzione tra reato di duplicazione abusiva e reato di detenzione per vendita, scopo di commercializzazione o scopo imprenditoriale. In particolare, si precisa che, ai sensi dell’articolo 171-bis, il secondo reato «ha ad oggetto soltanto i programmi privi di contrassegno Siae e non anche quelli abusivamente riprodotti ». Ne deriva che ogni estensione del reato di illecita detenzione ai programmi abusivamente riprodotti discenderebbe da un’applicazione analogica del reato previsto per i programmi privi di contrassegno Siae; analogia, questa, non consentita in campo penale.
13 gennaio 2010
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